16/03/2021 - Allenamenti per atleti agonisti in zona rossa

Di seguito vengono riportati gli stralci della recente normativa sulla pratica dell'attività motoria e sportiva.

 

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021, nell’articolo 1, comma 10, lettera e) si dispone quanto segue:

 

«sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.»

 

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 marzo 2021 
al Capo III "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla", si dispone quanto segue:

 

Art. 17  Attività motoria e attività sportiva

 

   1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra Attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

  2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e  alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Art. 18  Competizioni sportive di interesse nazionale

 

  1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)e del Comitato italiano paralimpico (CIP)- riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)e il Comitato italiano paralimpico (CIP)vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

al Capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa" si dispone quanto segue:

 

Art. 41   attività motoria e attività sportiva

 

  1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospeseSono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

  2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  E' altresì   consentito   lo   svolgimento   di   attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

 

Ciò indica che in quelle regioni divenute "zona rossa", gli atleti agonisti di interesse nazionale, legalmente riconosciuti dalle Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate (non quelli riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva), possono continuare gli allenamenti per prepararsi alle competizioni di interesse nazionale messe in programma nel calendario pubblicato dal Coni. 

 

In allegato trovate il calendario della nostra Federazione Sportiva di riferimento per il settore vietnamita, la F.I.Wu.K. 

 

Nel link sottostante, troverete le FAQ predisposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad ulteriore chiarimento della normativa specifica in ogni zona. Cliccando sulla regione di appartenenza nella mappa, troverete le risposte relative a ciò che è consentito fare anche per quel che riguarda l'attività motoria e sportiva:

 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#


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